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Art. 7 Decisione di dissodamento
1 La decisione di dissodamento si pronuncia su:
2 L’UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell’UFAM i dati necessari.9 9 Introdotto dal n. II 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |
