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Art. 8 Compenso in natura
(art. 7 cpv. 1 LFo)10 1 Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni simili dal profilo qualitativo. 2 Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso. 3 Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131983). |