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Art. 19 Provvedimenti selvicolturali
(art. 20 LFo) 1 Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento. 2 I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
3 Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento:
4 Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). |