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Art. 33 Personale forestale 51
(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2 LFo) 1 I Cantoni curano:
2 Prima dell’emanazione o dell’approvazione di prescrizioni sulla formazione dei forestali ai sensi degli articoli 19 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200252 sulla formazione professionale è consultato l’UFAM. 51 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20035047). |