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Art. 40b Indennità per costi 70
(art. 37bLFo) 1 Un’indennità può essere versata nei casi di rigore se singoli hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé. 2 Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti. 3 Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali. 4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). |