|
Art. 43 Gestione forestale
(art. 38aLFo)76 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:77
2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale sono accordati soltanto se:
4 Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.86 5 Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia del finanziamento.87 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 79 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 80 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 81 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 82 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 83 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 84 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 85 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). 87 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). |