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Art. 61 Crediti federali
1 L’UFAM concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d’investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni. 2 Il Cantone notifica annualmente all’UFAM le proprie occorrenze per l’anno successivo. 3 I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.95 95 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |