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Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali 31
1 I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando i provvedimenti in modo integrale e attuandoli; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio. 2 Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare i provvedimenti in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d’acqua, all’agricoltura e alla pianificazione del territorio. 31 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). |
