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Art. 16 Dati di base 32
1 L’UFAM elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:
2 I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:
3 Designano le zone di pericolo. 4 Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all’esecuzione. 5 Presentano periodicamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni. 32 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). |
