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Art. 5 Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico 5
1 La domanda di dissodamento si presenta all’autorità direttiva della Confederazione per le opere che competono alla Confederazione, e all’autorità responsabile in base al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni. 2 L’autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione. 3 L’Ufficio federale dell’ambiente6 (UFAM7) emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento. 5 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). 7 Nuova espr. giusta cifra I n. 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod.è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |