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Art. 12
1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 193417 sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.18 2La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d’investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all’estero, sempre che sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell’istruzione dei depositari, nonché nel controllo degli stessi. 17 RS 952.0 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |