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Art. 17 Esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 Necessitano dell’esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza:
2 L’autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, l’eventuale rinuncia all’esame preliminare. 3 Al termine dell’esame preliminare è rilasciato un attestato di verifica. 4 I gruppi d’investimento di cui al capoverso 1 lettera c possono essere costituiti soltanto al termine della procedura d’esame. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). 21 RS 831.441.1 |