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Art. 18 Disposizioni generali
(art. 53k lett. e LPP) 1 Gli statuti o il regolamento disciplinano il contenuto, il valore, l’emissione, il riscatto e la formazione del prezzo dei diritti, nonché la relativa informazione degli investitori. 2 I diritti non sono liberamente negoziabili. In casi motivati o per gruppi d’investimento poco liquidi, gli statuti o il regolamento possono consentire la cessione di diritti tra gli investitori con il previo consenso dell’organo di gestione. |