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Art. 23 Investimento del patrimonio di base
(art. 53k lett. b e d LPP) 1 Per quanto gli articoli 24 e 25 non dispongano altrimenti, all’investimento del patrimonio di base si applicano gli articoli 49a e 53–56a OPP 227. 2 È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LBCR28 o una succursale di una banca estera secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.29 27 RS 831.441.1 28 RS 952.0 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |