Art. 30 Investimenti collettivi
(art. 53k lett. d LPP) 1 Il patrimonio d’investimento può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l’articolo 56 capoverso 2 OPP 249 e assoggettati ad adeguati obblighi d’informazione. In singoli casi motivati l’autorità di vigilanza può, in virtù dell’articolo 26 capoverso 9, concedere deroghe a gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi.50 2 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l’investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie. 3 La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento, salvo se l’investimento collettivo:
3bis La quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 200651 sugli investimenti collettivi.52 4 Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale. 49 RS 831.441.1 50 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). 51 RS 951.31 52 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |