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Art. 41 Valutazione
(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio netto di un gruppo d’investimento si compone del valore dei singoli attivi e degli eventuali interessi decorsi, al netto degli eventuali impegni. Nel caso degli investimenti immobiliari, sono dedotte le imposte che dovranno verosimilmente essere pagate al momento dell’alienazione dei beni fondiari. 2 L’articolo 48 primo periodo OPP 262 è applicabile alla valutazione di attivi e passivi delle fondazioni. In materia di valutazione degli investimenti, l’autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 201463 sugli investimenti collettivi.64 3 Se si operano investimenti diretti in immobili, gli statuti devono indicarne il metodo di valutazione. La valutazione degli immobili all’estero deve conformarsi a standard internazionali riconosciuti. Una volta all’anno la fondazione fa stimare il valore venale dei beni fondiari dai periti di cui all’articolo 11. In assenza di palesi variazioni sostanziali, tale valore può essere ripreso per le date di riferimento di cui al capoverso 6. L’articolo 93 capoversi 2 e 4 OICol65 si applica per analogia. 4 In caso di conferimenti in natura, una delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 1 deve stimare il prezzo degli immobili secondo il metodo di valutazione previsto negli atti regolatori della fondazione. Una seconda persona indipendente dalla prima e dalla fondazione (art. 11 cpv. 3) verifica la valutazione. Per il rimanente, l’articolo 92 OICol si applica per analogia alla valutazione in caso di acquisto o di alienazione di beni fondiari. 5 L’articolo 94 OICol si applica per analogia alla valutazione dei progetti di costruzione. 6 I valori patrimoniali del patrimonio di base e dei singoli gruppi d’investimento sono valutati alle date di chiusura del bilancio previste negli statuti, ai giorni di emissione o di riscatto e alle date di pubblicazione. 62 RS 831.441.1 63 RS 951.312 64 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 65 RS 951.311 |