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Art. 43 Scioglimento di gruppi d’investimento
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 In caso di scioglimento di un gruppo d’investimento, sono garantite la parità di trattamento e l’informazione tempestiva degli investitori. 2 L’autorità di vigilanza è informata contemporaneamente agli investitori in merito al previsto scioglimento del gruppo d’investimento. |