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Art. 44a Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014 67
1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare l’investimento del patrimonio e i loro statuti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014. 2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l’esercizio 2015. 67 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). |