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Art. 44b Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019 68
1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019. 2 Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all’articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni. 68 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |