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Art. 10 Compiti
(art. 52c, 53k lett. d e 62a cpv. 2 lett. a e b LPP) 1 L’articolo 52c LPP si applica per analogia ai compiti dell’ufficio di revisione. 2 Per i conferimenti in natura l’ufficio di revisione esamina il rapporto di cui all’articolo 20 capoverso 3, e per i conferimenti in natura in beni immobili verifica inoltre che l’articolo 41 capoverso 4 sia rispettato. 3 L’ufficio di revisione esamina inoltre le motivazioni fornite dalle fondazioni in forza dell’articolo 41 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 92 e 93 dell’ordinanza del 22 novembre 200616 sugli investimenti collettivi (OICol). 4 In caso di scioglimento di un gruppo d’investimento, l’ufficio di revisione deve confermarne il regolare svolgimento al consiglio di fondazione. 5 L’ufficio di revisione si attiene alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 62a capoverso 2 LPP. L’autorità di vigilanza può ordinare all’ufficio di revisione di esaminare l’organizzazione dettagliata e di presentare un relativo rapporto. Sulla scorta di tale rapporto, può rinunciare a una propria verifica. 6 L’ufficio di revisione può eseguire verifiche intermedie senza preavviso. |