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Art. 11
1 Prima di costituire un gruppo d’investimento immobiliare (art. 27), la fondazione designa almeno due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera quale perito incaricato delle stime. 2 Le perizie condotte da periti esteri su investimenti immobiliari all’estero devono essere verificate da una persona di cui al capoverso 1 che accerti la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento e la plausibilità del risultato della perizia estera. 3 I periti devono disporre delle qualifiche richieste ed essere indipendenti. In singoli casi l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d’investimento.17 17 Per. introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |