Art. 13 Settori regolamentati
(art. 53k lett. c, d ed e LPP) 1 L’assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l’organizzazione della medesima, l’attività di investimento e i diritti degli investitori. 2 L’autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme. 3 Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
4 Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria. 20 Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |