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Art. 19 Impegni all’investimento 23
(art. 53k lett. e LPP) 1 Nel caso dei gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all’investimento di un importo fisso. 2 Se prevedono questa possibilità, disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dagli impegni all’investimento. 3 L’autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo agli impegni all’investimento. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). |