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Art. 2 Qualità di investitore
(art. 53k lett. a ed e LPP) 1 Chi intende essere ammesso come investitore in una fondazione d’investimento deve presentare a quest’ultima una domanda d’ammissione scritta in cui comprovi che adempie le condizioni di cui all’articolo 1. La fondazione decide in merito all’ammissione. Può rifiutarla senza indicare motivi. 2 La qualità di investitore è data fintantoché sussista almeno un diritto o un impegno vincolante all’investimento. 3 La fondazione rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori. |