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Art. 20 Conferimenti in natura
(art. 53k lett. e LPP) 1 Il controvalore del prezzo di emissione dei diritti deve essere in linea di principio corrisposto in contanti. 2 Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d’investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d’investimento.24 2bis Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:
2ter Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.26 2quater Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d’investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.27 3 L’organo di gestione redige un rapporto in cui elenca i singoli conferimenti in natura degli investitori, indicando il loro valore di mercato al giorno del trasferimento e i diritti emessi quale corrispettivo. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 25 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 27 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |