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Art. 21 Restrizioni all’emissione e al riscatto di diritti
(art. 53k lett. e LPP) 1 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione o terzi incaricati della gestione a sospendere provvisoriamente l’emissione di diritti nell’interesse degli investitori di un gruppo d’investimento. 2 Gli statuti o il regolamento possono prevedere che, al momento della loro costituzione, i gruppi d’investimento con investimenti poco liquidi possano essere limitati nel tempo e chiusi quanto a possibilità di riscatto dal consiglio di fondazione. Gli statuti o il regolamento devono inoltre chiudere quanto a possibilità di riscatto i gruppi d’investimento di cui all’articolo 28 capoverso 3. 3 Nel caso dei gruppi d’investimento chiusi di cui al capoverso 2, gli statuti o il regolamento possono autorizzare l’emissione di diritti dopo la costituzione del gruppo d’investimento soltanto se sono richiamati gli impegni all’investimento esistenti. 4 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione, all’atto di costituire un gruppo d’investimento, a fissare in casi motivati un termine di detenzione di cinque anni al massimo. 5 Gli statuti o il regolamento possono conferire al consiglio di fondazione o a terzi incaricati della gestione il potere di differire di due anni al massimo il riscatto dei diritti di tutti o di alcuni gruppi d’investimento in presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili. 6 In caso di differimento del riscatto, l’organo di gestione ne informa senza indugio gli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d’investimento allo scadere della dilazione. In casi motivati l’autorità di vigilanza può concedere deroghe. |