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Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base
(art. 53k lett. b-d LPP) 1 Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l’intero capitale azionario.32 2 Una rappresentanza nel consiglio di amministrazione va concessa alla fondazione partecipante che ne faccia richiesta. 3 Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 24 capoversi 2 e 3. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |