|
Art. 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società 37
(art. 53k lett. d LPP) 1 Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 238 possono essere superati dai gruppi d’investimento, se questi ultimi:
2 La fondazione deve pubblicare almeno una volta a trimestre i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d’investimento. 3 Il Dipartimento federale dell’interno può precisare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. 37 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |