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Art. 27 Gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. d LPP) 1 I seguenti investimenti dei gruppi d’investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:
2 Per quanto lo consenta il focus del gruppo d’investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l’ubicazione e il tipo di utilizzazione. 3 I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Sono eccettuati i gruppi d’investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite.39 4 Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario. 5 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d’investimento direttamente, mediante filiali secondo l’articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l’onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.40 6 La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
7 Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.42 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 40 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). 41 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). 42 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20141585). |