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Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo
(art. 53k lett. d LPP) 1 I gruppi d’investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:
2 In casi motivati l’autorità di vigilanza può ammettere altre eccezioni, segnatamente per i managed accounts. 3 I gruppi d’investimento in private equity la cui diversificazione è operata nell’arco di un periodo determinato sono ammessi soltanto se hanno una durata determinata e sono chiusi. 4 I fondi strategici di un gruppo d’investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (hedge funds) o in quello delle infrastrutture possono raccogliere capitale di terzi, sempre che non si tratti di fondi di fondi. Nei gruppi d’investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.46 43 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 44 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 46 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |