(art. 53k lett. d LPP)
1 Ai gruppi d’investimento misti si applicano i principi seguenti:47
- a.
- le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
- b.
- le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
- c.
- gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
- d.48
- in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
- 1.
- il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d’investimento o dal suo complemento,
- 2.
- le direttive d’investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
- 3.
- dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
- e.49
- i limiti di cui all’articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.
2 L’articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3 Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
- a.
- i gruppi d’investimento secondo l’articolo 28;
- b.50
- gli investimenti collettivi secondo l’articolo 30;
- c.
- i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
48 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
49 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221).
50 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).