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Art. 3 Convocazione e svolgimento
(art. 53k lett. c ed e LPP) 1 Gli articoli 699–703 del Codice delle obbligazioni2 si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea degli investitori.3 2 Il diritto di voto degli investitori si determina in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d’investimento. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024205). |