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Art. 30 Investimenti collettivi
(art. 53k lett. d LPP) 1 Il patrimonio d’investimento può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l’articolo 56 capoverso 2 OPP 251 e assoggettati ad adeguati obblighi d’informazione. In singoli casi motivati l’autorità di vigilanza può, in virtù dell’articolo 26 capoverso 9, concedere deroghe a gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi.52 2 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l’investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie. 3 Il patrimonio d’investimento può essere collocato in investimenti collettivi svizzeri, se l’investimento collettivo:
3bis La quota di un investimento collettivo estero deve essere limitata a un massimo del 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento; può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento se:
3ter Nel caso di investimenti secondo il capoverso 3 lettera c o 3bis lettera c, la fondazione deve informare gli investitori, per scritto, sui rischi legati a questo investimento.56 4 Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale. 52 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). 54 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019 (RU 20192221). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). 56 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). |