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Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione
(art. 53k lett. d LPP) 1 La legge del 23 giugno 200657 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Il limite di cui all’articolo 26 capoverso 4 non è applicabile. 2 Le operazioni di pensione in cui una fondazione d’investimento agisce quale cedente non sono autorizzate. |