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Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 Le filiali nel patrimonio d’investimento sono imprese aventi carattere d’investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. 2 Esse sono ammesse esclusivamente:
3 Le direttive di investimento disciplinano l’ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. 4 Nei gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili all’estero, l’autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell’interesse degli investitori. 58 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). |