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Art. 33 Filiali di gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. c e d LPP) 1 Lo scopo delle società con oggetto immobiliare può consistere unicamente nell’acquisto, nella vendita, nella locazione o nell’affitto dei propri beni fondiari. 2 La fondazione deve essere l’unica proprietaria delle filiali di gruppi d’investimento immobiliare e la società holding l’unica proprietaria delle proprie filiali. 3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 se la legislazione straniera vieta di essere l’unica proprietaria di una società con oggetto immobiliare o se il fatto di essere l’unica proprietaria di una siffatta società comporta notevoli svantaggi economici. La quota delle società con oggetto immobiliare detenute a titolo di unica proprietaria non può di norma eccedere il 50 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. 4 Il gruppo d’investimento o le sue società holding possono concedere mutui alle proprie filiali. 5 Il gruppo d’investimento o le sue società holding possono prestare garanzie o contrarre fideiussioni a favore delle proprie filiali. Tali garanzie e fideiussioni non possono eccedere complessivamente l’ammontare delle liquidità del gruppo d’investimento o il cinque per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e devono essere concesse soltanto quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte. 6 Per valutare se sono stati rispettati gli articoli 26 e 27 nonché le disposizioni delle direttive di investimento occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali. |