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Art. 35 Informazione
(art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP) 1 Al momento della sua ammissione nella fondazione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in modo adeguato. 2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:
3 L’autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni nell’interesse degli investitori. 4 Salvo nel caso dei gruppi d’investimento immobiliare, vanno inoltre pubblicati, con cadenza quantomeno trimestrale, gli indicatori di cui all’articolo 38 capoverso 7. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 62 Introdotta dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |