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Art. 37 Pubblicazioni e obbligo di pubblicare un prospetto
(art. 53k lett. e LPP) 1 Le pubblicazioni devono essere presentate in una forma appropriata. L’autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo. 2 Per i gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera, degli investimenti alternativi o delle obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto.63 Nel caso dei gruppi d’investimento di nuova costituzione il prospetto deve essere pubblicato prima dell’apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.64 3 L’autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo al prospetto ed esigere la pubblicazione dello stesso per altri gruppi d’investimento che comportano rischi elevati o dispongono di un piano d’investimento o organizzativo complesso. A eventuali istruzioni successive dell’autorità di vigilanza va dato seguito entro tre mesi. 4 I prospetti devono essere trasmessi all’autorità di vigilanza dopo la prima pubblicazione e dopo ogni modifica, unitamente alle direttive di investimento nel caso dei gruppi d’investimento soggetti a esame preliminare. L’autorità di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento alla fondazione d’investimento di sanare eventuali vizi del prospetto. 5 Se il gruppo d’investimento è costituito da diritti di un unico investitore, non è necessario pubblicare il prospetto. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793). 64 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). |