|
Art. 4 Poteri intrasmissibili
(art. 53k lett. c ed e LPP) 1 L’assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti:
2 La prima assemblea degli investitori vota gli statuti emanati al momento della costituzione della fondazione e il regolamento della stessa. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |