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Art. 42 Scioglimento della fondazione
(art. 53k lett. c LPP) 1 Lo scioglimento della fondazione è retto dagli articoli 88 e 89 del Codice civile70. Esso è disposto dall’autorità di vigilanza. 2 Alla liquidazione, il patrimonio d’investimento è ripartito tra gli investitori in ragione dei diritti da essi detenuti. 3 Il ricavato della liquidazione del patrimonio di base, al netto degli impegni, è ripartito tra gli investitori esistenti in occasione dell’ultima assemblea degli investitori in ragione della quota del patrimonio d’investimento detenuta da ciascun investitore. Se il ricavato della liquidazione è di modesta entità, l’autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo. |