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Art. 5 Composizione e nomina
(art. 53k lett. c LPP) 1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri esperti del settore. 2 I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall’assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del consiglio di fondazione. Negli statuti, l’assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di eleggere il presidente.5 3 Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori. Gli statuti possono riconoscere ai fondatori o ai loro successori legali il diritto di nominare un sostituto in caso di uscita anticipata di un membro dal consiglio di fondazione. Il mandato del nuovo membro dura fino alla successiva seduta dell’assemblea degli investitori.6 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |