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Art. 6 Compiti e poteri
(art. 53k lett. c LPP) 1 Al consiglio di fondazione spettano tutti i compiti e i poteri che non siano attribuiti all’assemblea degli investitori dalla legge o dagli statuti. 2 Il consiglio di fondazione assicura segnatamente un’adeguata organizzazione d’esercizio. 3 Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d’investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l’indipendenza degli organi di controllo.7 7 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |