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Art. 7 Delega di compiti
(art. 53k lett. c LPP) 1 Gli articoli 51b capoverso 1 LPP e 48f−48l dell’ordinanza del 18 aprile 19848 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), eccetto gli articoli 48h capoverso 1 e 48i capoverso 1, si applicano per analogia alle persone incaricate della gestione o dell’amministrazione della fondazione d’investimento. 2 Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi a condizione che, oltre al capoverso 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti:
3 I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha previamente acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l’ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.10 9 Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |