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Art. 12 Contenuti
(art. 19 LFPr) 1 Oltre agli oggetti di cui all’articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:
1bis Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:
1ter Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.5 2 Di regola è prevista una seconda lingua. Essa è disciplinata in base alle necessità della rispettiva formazione di base. 3 Le prescrizioni sulla formazione che derogano agli articoli 47, 48 lettera b e 49 della legge del 13 marzo 19646 sul lavoro necessitano del consenso della Segreteria di Stato dell’economia7. 4 Le ordinanze in materia di formazione possono prevedere norme di promozione. Queste tengono conto della formazione professionale pratica e della formazione scolastica. 5 …8 6 Le prescrizioni concernenti le formazioni in radioprotezione riconosciute ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20179 sulla radioprotezione necessitano del consenso dell’Ufficio federale della sanità pubblica.10 3 Introdotto dal n. I 6.3dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). 5 Introdotto dal n. I 6.3dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). 7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 8 Abrogato dall’art. 82 n. 3 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967). 10 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5651). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). |