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Art. 15 Periodi di pratica
(art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LFPr) 1 Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica provvedono a un’offerta di posti per periodi di pratica che corrisponda al numero delle persone in formazione. La scuola ne fornisce la prova all’autorità di vigilanza. 2 Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica sono responsabili della qualità del periodo di pratica nei confronti delle autorità di vigilanza. 3 L’operatore della formazione di base ad impostazione scolastica stipula con l’operatore del periodo di pratica un contratto in cui quest’ultimo s’impegna a dispensare la formazione professionale pratica conformemente alle prescrizioni, nonché a versare eventuali compensi. 4 L’operatore del periodo di pratica stipula un pertinente contratto con la persona in formazione. Se il periodo di pratica dura più di sei mesi, il contratto necessita dell’approvazione dell’autorità di vigilanza. |