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Art. 17 Scuola professionale di base
(art. 21 LFPr) 1 La scuola professionale di base riunisce le formazioni di base in unità appropriate dopo aver sentito le organizzazioni competenti del mondo del lavoro. Essa tiene conto in tale contesto del legame fra i contenuti delle attività professionali come anche delle peculiarità delle persone in formazione. 2 Essa designa le persone di riferimento per le persone in formazione ed eventualmente per la loro azienda di tirocinio. 3 In caso di prestazioni scolastiche che compromettono il successo della formazione di base ad impostazione aziendale o in caso di comportamento inadeguato della persona in formazione, la scuola professionale di base prende contatto con l’azienda di tirocinio. Essa sente preventivamente la persona in formazione. |
