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Art. 2 Ricerca nel settore della formazione professionale
(art. 4 LFPr) 1 La Segretearia di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)2 promuove la ricerca svizzera nel settore della formazione professionale fino a quando non è istituita un’infrastruttura stabile dal profilo organizzativo e delle risorse umane e di livello scientifico internazionalmente riconosciuto. 2 Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, la Confederazione verifica se la ricerca nel settore della formazione professionale può essere integrata nelle strutture nazionali esistenti di promozione della ricerca quale settore della ricerca ordinaria in materia di formazione. 3 La ricerca nel settore della formazione professionale promossa dalla Confederazione è armonizzata con la ricerca generale in materia di formazione e con il programma della statistica sulla formazione nonché con l’economia e il mondo del lavoro. 2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |