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Art. 21
1 I Cantoni sostengono le organizzazioni del mondo del lavoro nell’istituzione di organi responsabili dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti. 2 La partecipazione delle aziende ai costi dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti non può superare i costi integrali. 3 L’azienda di tirocinio si fa carico dei costi derivanti dalla partecipazione delle persone in formazione ai corsi interaziendali e ad altri luoghi di formazione equivalenti. |