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Art. 24 Organo responsabile
(art. 28 cpv. 2 LFPr) 1 Le organizzazioni del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 possono domandare l’approvazione di un esame di professione federale o di un esame professionale superiore federale. 2 Esse istituiscono un organo responsabile per l’offerta e lo svolgimento dell’esame federale di professione e dell’esame professionale federale superiore. 3 Le organizzazioni che hanno un legame con l’esame corrispondente hanno la possibilità di far parte dell’organo responsabile. 4 L’organo responsabile definisce i diritti e i doveri delle organizzazioni in esso rappresentate tenendo conto della loro grandezza e del loro potenziale economico. |