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Art. 26 Procedura d’approvazione
(art. 28 cpv. 3 LFPr) 1 L’organo responsabile presenta alla SEFRI la domanda d’approvazione del regolamento d’esame. 2 La SEFRI coordina la configurazione dei contenuti dei regolamenti d’esame nelle professioni affini. 3 La SEFRI può disporre un’unificazione di esami il cui campo professionale e il cui indirizzo presentano ampie sovrapposizioni. 4 Se la domanda soddisfa le premesse, la SEFRI rende nota sul Foglio federale la presentazione del regolamento d’esame e fissa un termine d’opposizione di trenta giorni. 5 Le opposizioni, debitamente motivate, vanno presentate per scritto alla SEFRI. |